Art. 17 · Disposizioni finali e abrogazioni
Capo V

Art. 17

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Disposizioni finali e abrogazioni

In vigore dal 14 dic 2022
Disposizioni finali e abrogazioni 1. Le disposizioni legislative e regolamentari, nonché i capitolati d'oneri in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto». 2. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale nonché l'utilizzazione delle risorse strumentali a disposizione, in via sperimentale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica è autorizzata per un triennio, dal secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la costituzione, con provvedimento del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di unità organizzative territoriali finalizzate a operare una riduzione complessiva dei centri di spesa di cui all', comma 1, lettera a), mediante accorpamento degli stessi. 3. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 2, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle predette unità organizzative. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, è abrogato.
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