Art. 11 · Valori in deposito
Capo IV

Art. 11

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Valori in deposito

In vigore dal 14 dic 2022
1. I valori e gli oggetti in deposito sono registrati in un libro di carico e scarico, chiuso alla fine di ogni esercizio finanziario. Le rimanenze giacenti sono inscritte in nuovo conto, con riferimento alle rispettive registrazioni del conto precedente, nel quale è annotato, nella parte destinata allo scarico, il riferimento alla corrispondente partita del nuovo conto dove, dopo l'ultima registrazione di riporto dal conto precedente, i responsabili di cassa appongono la firma, per concordanza tra le registrazioni effettuate e quelle trasportate e tra la consistenza contabile e quella esistente. 2. Non sono ricevuti in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata o comunque non attinenti il servizio.
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urn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-10-05;181#art-11