Art. 11
11 / 12Disposizioni contabili
In vigore dal 4 apr 2024
1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il RUO, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP, in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, versa la quota dell'importo posto a base di della procedura di affidamento, determinata conformemente all', in un articolo all'uopo istituito del conto entrate.
2. Accertate le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 1, il Ministero ne chiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse e accessorie del personale coinvolto nelle attività incentivate.
3. Il Ministero attribuisce l'80 per cento delle risorse riassegnate ai sensi del comma alle strutture che svolgono funzione di stazione appaltante, per il pagamento degli incentivi in favore del personale coinvolto nelle attività incentivate, tramite l'applicativo «cedolino unico» di Noipa, di cui all', comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. In presenza di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche è individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle pubbliche amministrazioni che conferiscono gli incarichi, sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento secondo le rispettive disposizioni in materia. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, è versato in conto entrata conformemente al comma 1 per essere riassegnato conformemente al comma 2. Le risorse finanziarie per gli incentivi alle funzioni tecniche non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento posto a base della procedura di affidamento.
5. Se l'incentivo per funzioni tecniche è a carico di soggetti terzi, diversi da amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
6. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Ministero oppure prive dell'accertamento positivo delle attività svolte, nonché le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di trattamento economico, incrementano le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, nei limiti e per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45. La residua quota costituisce economia di bilancio.
7. Il Ministero effettua controlli a campione sul rispetto del limite di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2022-09-15;188#art-11