Art. 95 · Verifica finale del tirocinio operativo
Sez. V

Art. 95

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Verifica finale del tirocinio operativo

In vigore dal 22 nov 2022
1. Al termine del tirocinio operativo, i commissari capo o commissari capo tecnici sono confermati nella qualifica previa verifica finale consistente nella redazione di un elaborato riguardante il tirocinio svolto, valutato dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di assegnazione del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell' del d.P.R. n. 335 del 1982. 2. Il dirigente dell'Ufficio o Reparto redige una relazione in cui è dettagliatamente esaminato e valutato il percorso di tirocinio, basata anche sulle valutazioni dei dirigenti delle articolazioni presso le quali il tirocinio si è concretamente svolto. 3. La relazione di cui al comma 2, unitamente all'elaborato di cui al comma 1, sono inviate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato per l'inserimento nel fascicolo personale del tirocinante.
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