Art. 94 · Principi e criteri di organizzazione del tirocinio operativo
Sez. V

Art. 94

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Principi e criteri di organizzazione del tirocinio operativo

In vigore dal 22 nov 2022
1. Le modalità di impiego dei commissari capo e dei commissari capo tecnici tirocinanti sono definite dal capo dell'Ufficio o Reparto ove sono assegnati, il quale designa un dirigente della Polizia di Stato quale affidatario dei tirocinanti. 2. I tirocinanti sono impiegati in attività implicanti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, ivi compreso, per i commissari capo, l'incarico di responsabile del servizio di ordine e sicurezza pubblica, e delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché delle funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili per conseguire i fini istituzionali della Polizia di Stato, incluse, nell'ambito di rispettiva competenza, le funzioni di dirigente di Uffici o Reparti non riservate al personale delle qualifiche superiori. I tirocinanti, partecipano, altresì, a scopo formativo, alle attività e procedure correlate agli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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