Art. 91 · Finalità didattiche e articolazione dei corsi
Sez. IV

Art. 91

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Finalità didattiche e articolazione dei corsi

In vigore dal 22 nov 2022
1. I corsi per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario, della durata di sei mesi, sono finalizzati alla formazione necessaria per l'espletamento delle attribuzioni di cui agli del decreto legislativo n. 334 del 2000. 2. Al termine del corso, i medici e i medici veterinari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.
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