Art. 85 · Finalità, durata, gestione ed organizzazione del periodo applicativo
Capo II

Art. 85

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Finalità, durata, gestione ed organizzazione del periodo applicativo

In vigore dal 22 nov 2022
1. La durata del periodo applicativo, è stabilita dal Piano della formazione. Esso può essere svolto in contesti temporali diversi, anche non consecutivi, presso Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, operanti in aree differenziate di impiego. 2. Le modalità di applicazione dei commissari frequentatori alle attività svolte dagli Uffici o Reparti sono curate dai funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari. 3. I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o in dirigenti da questi delegati. Essi vigilano sul regolare svolgimento del periodo applicativo e favoriscono il graduale inserimento dei commissari frequentatori nei vari settori di attività attraverso il contatto costante con i funzionari affidatari. 4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli Uffici o Reparti ove vengono assegnati i commissari frequentatori. Essi illustrano ai commissari frequentatori le modalità di organizzazione e di direzione dei servizi di istituto nei principali settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonché i profili di gestione delle risorse umane e strumentali. 5. La Scuola, d'intesa con i dirigenti degli uffici interessati, assicura la supervisione sulle attività del periodo applicativo, anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore della Scuola. 6. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.
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