Art. 78 · Valutazione degli esami e delle altre prove
Sez. II

Art. 78

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Valutazione degli esami e delle altre prove

In vigore dal 22 nov 2022
1. Gli esami, compreso quello finale, e le altre prove previste dal Piano della formazione dei corsi di cui al Capo II sono valutati con votazione espressa in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
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