Sez. I
Art. 74
128 / 138Articolazione e finalità dei corsi
In vigore dal 22 nov 2022
1. Oltre a quanto previsto dall', l'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attività culturali e sportive e i periodi applicativi di cui agli costituiscono percorsi formativi coerenti con le finalità fissate dal presente regolamento. Allo stesso fine concorrono le regole di comportamento e ogni altra attività stabilita dalla Scuola.
2. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, i percorsi formativi si articolano in moduli in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dal Piano della formazione. Con provvedimento del direttore della Scuola sono previsti i relativi esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione della graduatoria finale secondo quanto disciplinato dal Piano della formazione.
Storico versioni
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