Art. 68 · Incarichi di insegnamento
Parte II

Art. 68

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Incarichi di insegnamento

In vigore dal 22 nov 2022
1. Salvo quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adotta i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di insegnamento. 2. Gli incarichi di insegnamento possono essere revocati con i provvedimenti di cui al comma 1, qualora siano sopravvenuti motivi o esigenze che non consentano la prosecuzione dell'incarico. 3. Per le attività di insegnamento e per le attività di addestramento fisico e tecnico-operativo svolte dal personale della Polizia di Stato presso gli istituti, centri e scuole dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è corrisposto il compenso orario di cui all', sesto comma, della legge 1° aprile 1981, n, 121, salvo che il docente o l'istruttore vi rinunci espressamente; in tal caso l'attività formativa o addestrativa è resa durante l'orario di servizio.
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