Art. 67 · Piano della formazione
Parte II

Art. 67

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Piano della formazione

In vigore dal 22 nov 2022
1. Con il decreto istitutivo del corso è approvato il Piano della formazione adottato su proposta del direttore della Scuola Superiore di Polizia (di seguito: Scuola) per i corsi di cui al Titolo II e del direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato (di seguito: Ispettorato) per i corsi di cui al Titolo III. 2. Il Piano della formazione individua le aree di insegnamento, le materie, i relativi programmi, gli esami, le altre prove, gli obiettivi e la durata dei periodi di applicazione pratica e di tirocinio applicativo, ove previsti. 3. Nei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli agenti e assistenti tecnici, degli ispettori e degli ispettori tecnici e alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, tranne che per il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il conseguimento dell'abilitazione al tiro, secondo i rispettivi piani della formazione, costituisce condizione necessaria per il conseguimento dell'idoneità al servizio di polizia. 4. Il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza può delegare il direttore della Scuola e il direttore dell'Ispettorato ad integrare il programma previsto dal Piano della formazione con lezioni, conferenze, seminari e tavole rotonde su argomenti ritenuti di rilevante interesse o di attualità. 5. Il direttore della Scuola e il direttore dell'Ispettorato possono autorizzare la partecipazione dei corsisti a visite didattiche finalizzate alla conoscenza di Uffici e Reparti della Polizia di Stato o di altri Enti e Istituzioni che rivestono un particolare interesse in ragione dell'attività svolta. 6. Per i corsi di aggiornamento e i seminari a cura della Scuola, il Piano della formazione individua gli esami o le altre prove quando gli obiettivi formativi lo richiedono.
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