Art. 66 · Articolazione dei corsi e delle attività formative
Parte II

Art. 66

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Articolazione dei corsi e delle attività formative

In vigore dal 22 nov 2022
1. I corsi sono istituiti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e hanno, di norma, carattere residenziale. 2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per particolari esigenze e obiettivi o per straordinarie contingenze di carattere sanitario, organizzativo od operativo, possono essere stabilite diverse modalità di svolgimento dei corsi e delle prove di esame anche in video-collegamento, in modalità e-learning o in modalità decentrata e telematica. 3. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche, i vincitori dello stesso concorso possono essere ripartiti tra più istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato. 4. Di massima le attività didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì, e sono articolate in periodi didattici e pause di intervallo della durata di cinquantacinque minuti ciascuno, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le attività didattiche possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi e in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei corsisti al recupero, nelle quattro settimane successive, delle giornate di riposo settimanale o festivo eventualmente non fruite. 5. L'attività formativa è definita dal calendario settimanale delle attività predisposto dalla direzione degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato che costituisce, per i corsisti, orario di servizio. Durante i periodi di applicazione pratica, di tirocinio applicativo e di addestramento operativo, ove previsti, la programmazione delle attività è stabilita dal dirigente dell'Ufficio o del Reparto presso cui tali attività si svolgono e costituisce orario di servizio. 6. Per l'erogazione dei contenuti didattici la direzione degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato può ripartire i corsisti in unità didattiche la cui composizione può variare in ragione delle esigenze formative e logistiche. 7. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori della medesima procedura scrutinale o concorsuale presso gli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, può disporre l'articolazione di ciascun corso di formazione in più cicli. 8. A tutti i vincitori del medesimo concorso pubblico, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica dei frequentatori del primo ciclo; la decorrenza economica, invece, coincide con il giorno dell'effettiva immissione in servizio. 9. A tutti i vincitori del medesimo concorso interno, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. 10. Durante il percorso formativo i corsisti possono essere sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione, anche mediante la somministrazione di questionari o lo svolgimento di colloqui. 11. Nei corsi finalizzati anche al conseguimento di master universitari o all'acquisizione di crediti formativi universitari i corsisti non possono fare valere gli eventuali esami universitari sostenuti prima dell'ammissione al corso. 12. Fermo restando quanto stabilito dall', l'ordine di iscrizione in ruolo di tutti i corsisti è determinata sulla base della graduatoria finale del corso.
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