Capo V
Art. 41
108 / 138Ambito di applicazione
In vigore dal 22 nov 2022
1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento di cui all', comma 1, lettera b), per la nomina ad allievo agente ed allievo agente tecnico della Polizia di Stato:
a) del coniuge e dei figli superstiti, nonché dei fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all', comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta;
b) del coniuge e dei figli superstiti, nonché dei fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2022-09-09;168#art-41