Art. 38 · Titoli valutabili
Sez. II

Art. 38

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Titoli valutabili

In vigore dal 22 nov 2022
1. Oltre a quanto previsto dall', nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2. Il diploma di laurea deve essere ulteriore rispetto a quello: 1.1) richiesto dalla legge per l'accesso al settore di psicologia e al settore del servizio sanitario; 1.2) propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3; 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, fino a punti 1,5; 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2,5; 5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1; 6) conoscenza di una o più lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 1; 7) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1. B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3. 2) attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 5.
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