Art. 26 · Prove d'esame
Capo II

Art. 26

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Prove d'esame

In vigore dal 22 nov 2022
1. Il concorso è articolato in due prove scritte ed una prova orale. 2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale. 3. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi. 4. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti materie: a) diritto civile; b) diritto della navigazione; c) ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; d) diritto dell'Unione europea; e) diritto internazionale; f) nozioni di medicina legale; g) lingua inglese, consistente nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione. 5. Nel corso della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. 6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. 7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale. 8. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
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