Titolo II
Art. 24
43 / 138Verifica dell'efficienza fisica e accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
In vigore dal 22 nov 2022
1. L'aliquota dei candidati convocati ai sensi dell', comma 5, prima delle prove scritte, è sottoposta all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali prescritti per l'accesso al ruolo e alla carriera per la quale si concorre, di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015.
2. I candidati ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, del ruolo degli ispettori e della carriera dei funzionari di Polizia sono sottoposti all'accertamento dell'efficienza fisica, prima degli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale.
3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, qualora non ricorrano le condizioni per l'espletamento della prova preselettiva di cui all', in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, può procedere alla verifica dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e, comunque, nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. Il calendario delle convocazioni è pubblicato sul sito.
5. Nella verifica dell'efficienza fisica, i candidati sono sottoposti ad esercizi ginnici indicati nel bando di concorso. Le «Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica», adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, sono preventivamente pubblicate, almeno una settimana prima del loro svolgimento, sul sito nella sezione dedicata al concorso.
6. Nell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio secondo modalità e tempi previsti da apposite «Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» adottate con provvedimento del Direttore centrale di sanità e pubblicate, almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti, sul sito nella sezione dedicata al concorso.
7. Negli accertamenti attitudinali i candidati sono sottoposti ad una indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività di polizia secondo procedure di svolgimento contenute in specifiche «Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali» adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e pubblicate, almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti, sul sito nella sezione dedicata al concorso. Tali accertamenti sono articolati in due distinte fasi:
a) fase istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi necessari per la formazione della decisione finale, condotta separatamente da:
funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, mediante somministrazione di una batteria di test composta da uno o più test psicometrici relativi alle seguenti categorie: questionari di personalità per l'indagine personologica e motivazionale, questionari di personalità finalizzati alla rilevazione di alterazioni della sfera psichica, scale di valutazione dimensionale, prove di performance. La valutazione degli elementi emersi è espressa in una «relazione psicologica»;
funzionari appartenenti ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale individuati, preferibilmente, tra gli appartenenti al ruolo che espleta funzioni di polizia, ovvero attività tecnico-scientifica o tecnica ovvero dei sanitari, in relazione alla tipologia del concorso bandito, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle indicazioni fornite nella «relazione psicologica». Gli esiti dell'intervista sono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b) fase costitutiva, nella quale la Commissione di cui all', comma 3, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase di cui alla lettera a), valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assume le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali, alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo o della carriera per la quale si concorre e all'assunzione delle discendenti responsabilità.
8. Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, su proposta della Commissione per gli accertamenti attitudinali, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni dei ruoli e delle carriere per le quali il candidato concorre. Tali strumenti di indagine per l'accertamento dei requisiti attitudinali sono sottoposti a preventiva valutazione da parte della Direzione centrale di sanità.
9. Il giudizio di non idoneità, espresso dalle Commissioni per la verifica dell'efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e per gli accertamenti attitudinali, è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso. L'esclusione deve essere motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato.
10. I candidati che superano tutte le selezioni di cui al presente articolo sono ammessi a sostenere le prove successive, qualora previste.
11. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo è determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione.
12. La documentazione personale attinente alle prove di efficienza fisica, ove prescritte, e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali è pubblicata nell'area personale del portale.
Storico versioni
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