Art. 19 · Prova preselettiva
Titolo II

Art. 19

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Prova preselettiva

In vigore dal 22 nov 2022
1. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori, degli ispettori tecnici e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, se il numero delle domande di partecipazione al concorso è superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, è effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive fasi concorsuali. 2. Il test preselettivo è articolato in quesiti con risposta a scelta multipla concernenti l'accertamento della conoscenza delle sotto indicate materie: a) per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo; b) per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia: discipline d'esame indicate, per ciascun ruolo e settore, ove previsto, nella Tabella 2 allegata; c) per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia: clinica medica e clinica chirurgica, anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria, medicina legale e delle assicurazioni e medicina del lavoro; d) per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia: patologia clinica e biochimica clinica veterinaria, anatomia patologica veterinaria, farmacologia e tossicologia veterinaria, statistica sanitaria, normativa sanitaria; e) per l'accesso al ruolo degli ispettori: elementi di diritto penale, elementi di diritto processuale penale, elementi di diritto costituzionale, nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; nozioni di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti; f) per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici: discipline indicate, per ciascun settore e profilo professionale, ove previsto, nella Tabella 3 allegata. La prova preselettiva è effettuata limitatamente ai profili professionali per i quali il numero delle domande di partecipazione è superiore a dieci volte il numero dei relativi posti messi a concorso. 3. La prova preselettiva può essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi. 4. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 5. Sulla base dell'ordine decrescente della graduatoria di cui all' è ammesso agli accertamenti dell'efficienza fisica, qualora prescritti, ovvero a quelli psico-fisici ed attitudinali un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
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