Capo II
Art. 14
19 / 138Adempimenti delle prove scritte
In vigore dal 22 nov 2022
1. All'inizio di ogni prova scritta al candidato sono consegnate due buste: una per la custodia dell'elaborato e l'altra per la custodia dei dati anagrafici. La procedura per la garanzia dell'anonimato è dettagliata nel bando di concorso e nelle «Modalità per lo svolgimento delle prove scritte». L'abbinamento tra il nome del candidato ed il relativo elaborato viene effettuato a conclusione delle operazioni di valutazione di tutti gli elaborati, in seduta pubblica ed alla presenza di testimoni.
2. Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullità sottoscrizione nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Dopo avere scritto il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, lo chiude nella busta piccola.
Pone, quindi, anche la busta piccola nella busta grande che richiude e consegna al presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e la data di consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame, alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente è assegnato lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver tolto la linguetta numerata. L'operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della Commissione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, preventivamente individuati fra i volontari ed in numero non superiore alle dieci unità, possono assistere alle operazioni.
5. Tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono sigillati e firmati dal presidente, da almeno un altro componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario.
6. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
7. Se la prova scritta consiste in un questionario, si applicano le disposizioni di cui all'.
8. L'attribuzione degli elaborati ai rispettivi autori deve essere fatta a conclusione della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti. A tale fine viene data informazione sul sito della data e del luogo in cui la Commissione esaminatrice procede all'abbinamento degli elaborati ai candidati, alla presenza di testimoni, con l'avvertimento che un numero massimo di dieci candidati, preventivamente autorizzati, può presenziare alla procedura. Per assistere alle predette operazioni gli interessati, a partire dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito, devono inviare apposita richiesta all'indirizzo PEC dedicato al concorso attraverso la propria PEC personale.
9. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della Commissione esaminatrice ed i relativi verbali, sono custoditi dal presidente del singolo Comitato di vigilanza e da questi trasmessi al presidente della Commissione esaminatrice al termine delle prove scritte.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi per i quali è prevista un'unica prova scritta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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