Art. 136 · Abrogazioni
Parte III

Art. 136

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Abrogazioni

In vigore dal 22 nov 2022
1. Fatto salvo quanto previsto dall', a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana cessano di applicarsi: a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903; b) l' del Regolamento degli istituti di istruzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983; c) il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, ad esclusione del Capo II-bis limitatamente all'espletamento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti di cui all', comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), b), b-bis) del decreto legislativo n. 95 del 2017; d) il decreto del Ministro dell'interno 4 dicembre 2003, n. 370; e) il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129; f) il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018, ad esclusione dell' in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell', comma 1, lettere bb), iii) e rrr) del decreto legislativo n. 95 del 2017; g) il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018. 2. Ogni richiamo alle disposizioni dei decreti di cui al comma 1 si intende riferito alle disposizioni del presente regolamento.
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