Art. 129 · Durata, articolazione e finalità del corso
Capo IV

Art. 129

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Durata, articolazione e finalità del corso

In vigore dal 22 nov 2022
1. Il corso di formazione ha la durata di dodici mesi ed è articolato in due semestri. 2. Al termine del primo semestre, gli allievi agenti che hanno ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all', sono nominati agenti in prova ed acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 3. Il secondo semestre è suddiviso in due periodi formativi la cui durata è stabilita dal Piano della formazione. Il primo periodo è finalizzato al completamento della formazione presso l'istituto di istruzione e il secondo periodo è destinato all'applicazione pratica presso gli Uffici e Reparti ove gli agenti in prova, che hanno ottenuto la conferma del giudizio di idoneità e prestato giuramento, sono assegnati. 4. Nel periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova espletano le attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti partecipando alle attività degli Uffici e Reparti cui sono assegnati, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico. 5. Nello svolgimento dell'attività istituzionale, ferma restando la tipicità dei diversi ambiti di impiego, gli agenti in prova non possono mai operare isolati, ma devono essere costantemente affiancati da personale esperto. 6. Al termine del periodo di applicazione pratica, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula per ciascuno dei frequentatori, una relazione, basata sui parametri individuati nel decreto istitutivo del corso, «favorevole» o «non favorevole». 7. Gli agenti in prova nei cui confronti è redatta una relazione «favorevole», conseguono la nomina ad agente di polizia; quelli nei cui confronti è redatta una relazione «non favorevole» sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. In caso di ulteriore esito «non favorevole», gli agenti in prova sono dimessi dal corso.
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