Art. 128 · Applicazione pratica
Capo III

Art. 128

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Applicazione pratica

In vigore dal 22 nov 2022
1. Il periodo di applicazione pratica è finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di comando di piccole unità operative o di unità equivalenti in relazione alle specifiche mansioni. 2. Durante il periodo di applicazione pratica i frequentatori partecipano alle attività degli Uffici e Reparti, in aree differenziate di impiego, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico, al fine di partecipare, a scopo formativo, alle concrete modalità di svolgimento delle diversificate attività e procedure. 3. Al termine del periodo di applicazione pratica, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno dei frequentatori, una nota valutativa basata sui parametri di cui all', comma 2, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell' del d.P.R. n. 335 del 1982.
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