Capo III
Art. 127
93 / 138Esame finale
In vigore dal 22 nov 2022
1. Fermo restando quanto previsto dall', al termine della fase residenziale del corso i frequentatori sostengono un esame finale consistente in una prova scritta costituita da un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione.
2. Alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
3. I frequentatori che non superano l'esame finale sono restituiti ai servizi d'istituto ed ammessi, per una sola volta, a partecipare al corso successivo ai sensi degli articoli 24-quinquies, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 20-quinquies, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.
Storico versioni
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