Art. 126 · Durata e finalità dei corsi
Capo III

Art. 126

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Durata e finalità dei corsi

In vigore dal 22 nov 2022
1. I corsi di formazione professionale, della durata di tre mesi, sono articolati in tre fasi formative: a) una realizzata in modalità telematiche e informatiche; b) una di formazione residenziale presso gli istituti di istruzione; c) una di applicazione pratica, presso la sede di assegnazione. 2. La successione temporale e la durata delle tre fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 3. I corsi perseguono gli obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo dei sovrintendenti tecnici, rispettivamente, di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, i primi, e di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate, i secondi, sulla base di contenuti formativi ripartiti in aree di formazione giuridica, professionale e tecnico-operativa.
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