Art. 119 · Durata del corso
Sez. III

Art. 119

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Durata del corso

In vigore dal 22 nov 2022
1. Il corso, della durata non inferiore a due anni, persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici. Esso è preordinato all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle specifiche lauree triennali individuate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nonché ad assicurare la formazione tecnico-professionale degli allievi vice ispettori tecnici per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. 2. La durata effettiva del corso è stabilita, in ragione degli ordinamenti didattici, degli obiettivi e dell'offerta formativa del ciclo di studi finalizzato al riconoscimento di crediti formativi universitari di cui al comma 1, con il decreto con il quale il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza istituisce il corso di cui all', comma 1. 3. Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 4. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione della durata di sei mesi, quali allievi vice ispettori tecnici, che persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici. 5. Durante i corsi gli allievi vice ispettori tecnici non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore 6. Al termine del corso di cui al comma 1 gli allievi vice ispettori tecnici che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione e ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati vice ispettori tecnici in prova conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Essi sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell' del d.P.R. n. 335 del 1982. 7. Al termine del corso di cui al comma 4, gli allievi vice ispettori tecnici che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione ed ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.
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