Art. 110 · Graduatoria finale
Capo I

Art. 110

15 / 138

Graduatoria finale

In vigore dal 22 nov 2022
1. La graduatoria finale del corso è redatta dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica di esame, qualora costituita. 2. Nel caso in cui il corso si svolga in più istituti di istruzione, la Commissione unica d'esame compila la graduatoria finale, riunendo le graduatorie parziali di merito redatte dalle Commissioni d'esame dei singoli istituti di istruzione. 3. A parità di punteggio, l'ordine di ammissione al corso costituisce titolo di precedenza. 4. I corsisti ammessi alla sessione straordinaria che superano gli esami, sono collocati nella graduatoria finale del corso nel posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria. 5. La graduatoria finale è pubblicata mediante affissione all'albo dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso e in via telematica sul sito o sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento del corso. 6. Se il corso si svolge in più istituti di istruzione la pubblicazione avviene contemporaneamente in tutte le sedi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2022-09-09;168#art-110