Capo I
Art. 107
12 / 138Commissione degli esami e delle altre prove
In vigore dal 22 nov 2022
1. Le commissioni degli esami e delle altre prove previste dal Piano della formazione dei corsi di cui al presente Titolo sono nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e sono composte:
a) per i corsi di formazione per l'accesso al ruolo degli ispettori: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente, da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il medesimo istituto di istruzione con qualifica non superiore a vice questore e da tre docenti del corso;
b) per i corsi di formazione per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente, da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il medesimo istituto di istruzione con qualifica non superiore a vice questore e da tre docenti del corso. La Commissione può essere integrata con uno o più esperti nelle materie relative ai profili professionali dei frequentatori con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico o medico principale;
c) per i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente, da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il medesimo istituto di istruzione con qualifica non superiore a vice questore e da un docente del corso;
d) per il corso di formazione per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente e da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il medesimo istituto di istruzione, e da un docente del corso;
e) per il corso di formazione per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente e da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il medesimo istituto di istruzione e da un docente del corso.
2. Per le commissioni di cui al comma 1, le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a commissario capo o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno o da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, in servizio presso l'istituto di istruzione ove si svolge il corso.
3. Le commissioni degli esami sono integrate, per lo svolgimento della prova pratica di difesa personale e di tecniche operative, qualora previste, da un istruttore per ciascuna delle rispettive discipline, scelto preferibilmente tra quelli che hanno curato il percorso formativo.
4. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi sono costituite in conformità con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni possono essere integrate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata, in qualità di componente e da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a commissario capo o qualifica equiparata, con funzioni di segretario, in servizio presso l'istituto di istruzione ove si svolge il corso.
5. Per le commissioni di cui al comma 1, le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento del titolare, sono assunte dal componente con qualifica più elevata e, nell'ambito di quest'ultima, dal più anziano in ruolo.
6. Le commissioni degli esami possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in sottocommissioni nominate con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo.
7. Con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario.
Storico versioni
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