Art. 105 · Ambito di applicazione
Titolo III

Art. 105

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Ambito di applicazione

In vigore dal 22 nov 2022
1. Il presente Titolo disciplina le modalità di svolgimento dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato presso gli istituti di istruzione di cui all', comma 1, numeri 1), 2), 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121 (di seguito istituti di istruzione) cui sono avviati i vincitori dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui all', comma 1, lettere a), numeri 2 e 3, b) e c), numeri 3 e 4. 2. L'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato cura l'organizzazione dei corsi secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. 3. Per particolari esigenze organizzative i corsi di formazione di cui al comma 1 possono essere svolti anche presso i centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento (di seguito istituti di istruzione) di cui all', comma 1, numero 5) della legge n. 121 del 1981.
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