Art. 100 · Ammissione, frequenza e modalità di svolgimento
Capo IV

Art. 100

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Ammissione, frequenza e modalità di svolgimento

In vigore dal 22 nov 2022
1. L'individuazione dei frequentatori avviene sulla base di elenchi predisposti dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e dalle altre articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza istituzionalmente interessate allo svolgimento di ciascun corso. 2. Ai fini dell'elaborazione degli elenchi di cui al comma 1 sono adottati meccanismi di rotazione che consentono, a tutti i funzionari in servizio, di fruire di periodici percorsi formativi di aggiornamento. 3. Per la validità della partecipazione i frequentatori non devono risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al trenta per cento delle giornate di attività didattica.
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