Art. 2 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2

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Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 17 nov 2022
1. È istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito «Elenco venditori»). 2. Il presente regolamento, in attuazione dell', commi 80, 81, 81-bis e 82, della legge 4 agosto 2017, n. 124: a) fissa le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco venditori; b) disciplina il procedimento per l'esclusione degli iscritti dal medesimo Elenco venditori. 3. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco venditori costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività di vendita nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica per le imprese che siano dirette controparti commerciali dei clienti finali nell'ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica. 4. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento le imprese che operano nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica esclusivamente in qualità di esercenti il servizio di maggior tutela ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, anche mediante apposita società di vendita ai sensi dell', comma 2, del medesimo decreto-legge.
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