Art. 1 · Definizioni

Art. 1

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Definizioni

In vigore dal 17 nov 2022
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l', commi da 80 a 82, concernente l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 762/2017/I/eel del 16 novembre 2017 recante «Proposta al Ministro dello sviluppo economico in merito all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali», con la quale, in esito alla consultazione del 28 settembre 2017, 663/2017/R/eel, è stato deliberato di presentare la proposta ai sensi dell', comma 81, della legge n. 124 del 2017; Visto il parere n. 1646/2018 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2018 in ordine allo schema di regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell', comma 81, della legge n. 124 del 2017; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera d) che ha apportato modifiche all', della legge n. 124 del 2017, novellando il comma 81 e inserendo il comma 81-bis; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l', comma 2, lettera d), concernente le funzioni e i compiti del Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»; Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»; Visto il codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica: disposizioni in merito alle garanzie contrattuali ed alla fatturazione del servizio approvato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ai sensi dell', comma 12, lettere d) ed h) della legge n. 481 del 1995; Visto il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, predisposto da Terna S.p.a. in conformità alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004; Ritenuto di dover rielaborare lo schema di regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell', comma 81 della legge 4 agosto 2017, n. 124, al fine di tenere conto delle modifiche apportate al medesimo della legge n. 124 del 2017 dal decreto-legge 30 dicembre n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2019; Considerato che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con comunicazione al Ministro dello sviluppo economico del 14 maggio 2020, ha ritenuto l'impianto complessivo e i contenuti della proposta già definita con propria deliberazione 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel, coerenti con l'attuale quadro legislativo e con il quadro di attribuzioni integrato e rafforzato dalla legge n. 8 del 2020, rappresentando che la proposta medesima deve intendersi integralmente confermata in ogni sua parte; Ritenuto che: a) la proposta definita dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con deliberazione 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel, non è riconducibile ai poteri generali di cui alla legge n. 481 del 1995, non sussistendo un rapporto di continenza o di specialità tra l', commi 12, lettere b) e d) e 13 della legge n. 481 del 1995 e l', comma 81, della legge n. 124 del 2017 e che vi sia, viceversa, diversità di oggetto, presupposti e finalità, e che, pertanto, la proposta deve intendersi formulata ai sensi dell', comma 81, della legge n. 124 del 2017, secondo i criteri e le finalità ivi definiti; b) rispetto all'indicazione formulata nella deliberazione 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che rinvia ad una successiva proposta la definizione di requisiti di natura finanziaria correlati alle voci di bilancio di esercizio delle imprese e di ulteriori requisiti di natura tecnica, da specificare attraverso indicatori dell'adeguatezza commerciale, sussista l'esigenza di individuare indicatori di affidabilità dei venditori di energia elettrica i quali, in fase di prima applicazione, possono essere costituiti dalla regolarità nei pagamenti all'interno del sistema elettrico, e che la pubblicizzazione della posizione dell'impresa di vendita rispetto a tali indicatori avvenga al termine dell'istruttoria che la riguardi, in quanto potrebbe comportare effetti sul mercato a fronte di un'istruttoria che può concludersi senza pregiudizio per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; Considerato che l', comma 81-bis, della legge 124 del 2017 stabilisce che, ai fini della disciplina del procedimento speciale di esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, è fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito dalla legge all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate; Considerato che l', comma 81-bis, della legge n. 124 del 2017 stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico disciplina con decreto un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'Agenzia delle entrate; Ritenuto che, a tal fine, il provvedimento motivato di esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali per violazioni e condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita di energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità, sia adottato all'esito di un procedimento speciale: a) avviato a seguito dell'irrogazione di una sanzione divenuta definitiva e che esprima un elevato livello di gravità calibrato in modo differenziato sulla base dei diversi plessi normativi e dei beni giuridici la cui tutela è affidata alla competenza delle citate Autorità, fatti salvi gli effetti degli istituti di natura conciliativa previsti dai rispettivi ordinamenti; b) disciplinato nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e che preveda la piena partecipazione dell'operatore economico, sentite le Autorità interessate; Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, con la comunicazione al Ministro dello sviluppo economico del 28 gennaio 2021, si è espressa favorevolmente, con osservazioni, sullo schema di regolamento ai sensi dell', comma 81, della legge n. 124 del 2017; Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente che ha espresso parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di regolamento ai sensi dell', comma 81, della legge n. 124 del 2017, con nota del 3 febbraio 2021; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, con provvedimento in data 11 febbraio 2021 ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento con la seguente condizione: «l' dello schema sia integrato con la previsione espressa della previa acquisizione del parere del Garante sullo schema di decreto direttoriale di attuazione ivi previsto»; Sentita l'Agenzia delle entrate che, con nota del 19 febbraio 2021 ha ritenuto condivisibile lo schema di regolamento; Udito il parere n. 1218/2021 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2021; Vista la comunicazione in data 4 marzo 2022 al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Ritenuto di riadottare il regolamento 5 maggio 2022, n. 176, nel rispetto delle forme procedurali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092; Adotta il seguente regolamento: Definizioni l. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) codice di rete: codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, predisposto da Terna S.p.a. ai sensi dell', comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004; b) codice di rete tipo trasporto dell'energia elettrica: codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel; c) dispacciamento: servizio di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006; d) distribuzione: servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell' del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione; e) impresa esercente il servizio di tutela: il soggetto che eroga il servizio di fornitura di energia elettrica ai sensi dell', commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; f) Gestore del SII: Acquirente Unico S.p.a., quale soggetto titolare e gestore del Sistema informativo integrato di cui alla lettera l); g) impresa di vendita: l'impresa controparte commerciale del cliente finale nell'ambito del contratto di fornitura di energia elettrica; h) impresa distributrice: l'impresa esercente l'attività di distribuzione in concessione ai sensi dell' del decreto legislativo n. 79 del 1999; i) Ministero: il Ministero della transizione ecologica; l) SII: il Sistema informativo integrato, istituito ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129; m) Terna: Terna S.p.a. che opera, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999; n) utente del dispacciamento: soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica; o) utente del trasporto: soggetto che ha sottoscritto con l'impresa distributrice un contratto di trasporto dell'energia elettrica.
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