Art. 9 · Pubblicità degli esiti e comunicazioni

Art. 9

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Pubblicità degli esiti e comunicazioni

In vigore dal 28 ott 2022
1. I concessionari curano la comunicazione ai partecipanti degli esiti vincenti nonché le ulteriori comunicazioni relative agli avvenimenti oggetto di scommessa attraverso i canali utilizzati per la raccolta delle scommesse a quota fissa.
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