Art. 9
9 / 10Risorse finanziarie
In vigore dal 22 nov 2022
1. Per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, la Scuola si avvale, oltre che delle risorse ordinariamente previste per l'istituzione scolastica a cui afferisce la Scuola e del contributo dello Stato di cui all' del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18:
a) di eventuali proventi derivanti da contributi scolastici volontari a carico delle famiglie;
b) di eventuali contributi degli enti pubblici e privati con i quali la Scuola ha concluso accordi;
c) di eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni.
2. Le risorse finanziarie sono gestite dalla Scuola senza vincolo di destinazione e dedicate prioritariamente all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.
3. Per ogni altro aspetto connesso alla gestione amministrativo-contabile della Scuola si rinvia al contenuto del regolamento di cui al decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell', comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
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