Art. 8 · Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

Art. 8

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Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

In vigore dal 1 ott 2022
Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo 1. I sistemi equivalenti al sistema di riqualificazione elettrica, omologati da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti. 2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata da un servizio tecnico sulla base di idonea documentazione rilasciata dallo Stato che ha provveduto all'omologazione. Quest'ultima è riconosciuta in ambito nazionale solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento.
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