Art. 8
8 / 10Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
In vigore dal 1 ott 2022
Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
1. I sistemi equivalenti al sistema di riqualificazione elettrica, omologati da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata da un servizio tecnico sulla base di idonea documentazione rilasciata dallo Stato che ha provveduto all'omologazione. Quest'ultima è riconosciuta in ambito nazionale solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-07-26;141#art-8