Art. 5
5 / 10Prescrizioni per il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica
In vigore dal 1 ott 2022
Prescrizioni per il costruttore del
sistema di riqualificazione elettrica
1. Il costruttore è responsabile dell'omologazione del sistema di riqualificazione elettrica di cui all', comma 2, della conformità di produzione di tutti i relativi componenti, nonché delle modifiche necessarie per installare il sistema medesimo su un veicolo appartenente al relativo campo di impiego.
2. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica è responsabile, in qualità di produttore, ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, delle procedure di recupero e trattamento del pacco batterie esauste.
3. Ogni sistema di riqualificazione elettrica, conforme al tipo omologato ai sensi dell', riporta sul motopropulsore, in modo ben leggibile e indelebile, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi all'eventuale estensione della omologazione di base.
4. Per ogni sistema di riqualificazione elettrica prodotto in conformità al tipo omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certificato di conformità, redatto secondo il modello di cui all'allegato F al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
5. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica predispone e rende disponibili, per ogni sistema omologato, le prescrizioni per l'installazione, di cui all', comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
6. Ogni singolo sistema di riqualificazione elettrica prodotto è corredato dalle informazioni di uso, manutenzione, installazione e smaltimento dello stesso, destinate all'installatore e all'utilizzatore. Il sistema è, altresì, corredato di istruzioni e avvertenze (rescue card) da utilizzarsi in caso di interventi di emergenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-07-26;141#art-5