Art. 2 · Definizioni

Art. 2

2 / 10

Definizioni

In vigore dal 1 ott 2022
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «sistema di riqualificazione elettrica»: il sistema che consente di trasformare un veicolo delle categorie indicate all', con motore endotermico, in un veicolo con esclusiva trazione elettrica costituito almeno da: 1) un motopropulsore, con cui si intende una macchina elettrica e relativo convertitore di potenza montato a monte degli organi di trasmissione; 2) un pacco batterie, comprensivo di sistema di gestione elettrica e termica degli accumulatori e di sistema di sezionamento e protezione, che fornisce, in modo esclusivo, l'energia e la potenza di trazione; 3) un'interfaccia con la rete per la ricarica del pacco batterie; 4) eventuali ulteriori sottosistemi necessari al corretto funzionamento del veicolo trasformato; b) «pacco batterie»: un gruppo di accumulatori elettrochimici collegati tra loro o racchiusi, come un'unità singola e a sè stante, in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore; c) «tipo di veicolo»: 1) nel caso di veicoli appartenenti alla categoria L, l'insieme dei veicoli come definiti dall', numero 73), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013; 2) nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, l'insieme dei veicoli come definiti dall', numero 32), del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018; d) «famiglia di veicoli»: 1) nel caso di veicoli appartenenti alla categoria L, sottoinsieme di versioni di varianti, quali definite all' del richiamato regolamento (UE) n. 168/2013, appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per caratteristiche dimensionali e di prestazioni funzionalmente connesse con il sistema di riqualificazione elettrica; 2) nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, sottoinsieme di versioni di varianti, quali definite all' del richiamato regolamento (UE) n. 2018/858, appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per caratteristiche dimensionali e di prestazioni funzionalmente connesse con il sistema di riqualificazione elettrica; e) «campo d'impiego»: le famiglie di veicoli sulle quali il sistema di riqualificazione elettrica può essere installato, secondo i criteri tecnici indicati negli allegati D ed E al presente regolamento, che ne costituiscono parte integrante; f) «servizio tecnico»: un Centro prova autoveicoli delle Direzioni generali territoriali e la Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; g) «costruttore»: la persona fisica o giuridica, come definita dall', numero 47), del regolamento (UE) n. 168/2013, per i veicoli di categoria L, e dall', numero 40), del regolamento (UE) n. 2018/858, per i veicoli di categoria M1, M2, M3, M1G, M2G, M3G, N1 e N1G; h) «installatore»: un'impresa esercente l'attività di autoriparazione, ai sensi dell' della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-07-26;141#art-2