Art. 5 · Commissione scientifica nazionale per l'Antartide

Art. 5

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Commissione scientifica nazionale per l'Antartide

In vigore dal 23 nov 2022
1. Il Ministro, per la definizione e l'attuazione del PNRA, si avvale della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA). 2. Con decreto del Ministro è istituita, presso il Ministero, la CSNA. 3. La CSNA è composta da tredici componenti in possesso di comprovata esperienza maturata nelle aree scientifiche del PNRA, con competenza delle zone polari. I componenti di cui al presente comma sono nominati con decreto del Ministro e designati in numero di tre, compreso il presidente della CSNA, dal Ministro medesimo, e in numero di dieci, rispettivamente, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dal Ministro della difesa, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e dall'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS). 4. La CSNA nomina tra i suoi componenti il vicepresidente. I componenti della CSNA durano in carica quattro anni, rinnovabili per un ulteriore quadriennio. 5. Alle riunioni della CSNA possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti, di volta in volta interessati. 6. Le regole di funzionamento della CSNA sono stabilite dalla CSNA medesima nel corso della prima riunione e sono rese pubbliche. 7. La competente Direzione generale del Ministero assicura il necessario supporto amministrativo ai lavori della CSNA. Nell'ambito della convenzione di cui all', comma 1, è individuata la segreteria della CSNA, a supporto della quale i soggetti attuatori mettono a disposizione proprio personale con contratto a tempo indeterminato o con specifici contratti a tempo determinato, nel numero massimo di uno per ciascun soggetto attuatore. Le spese del personale addetto alla segreteria sono a carico di ciascun soggetto attuatore. 8. Alla CSNA sono attribuiti i seguenti compiti: a) elaborare e proporre al Ministro, d'intesa con i soggetti attuatori di cui all', il PNRA, comprensivo delle AEA; b) elaborare e proporre al Ministro eventuali aggiornamenti annuali del PNRA ai sensi dell', comma 2; c) assicurare, anche attraverso esperti esterni all'uopo individuati, la valutazione scientifica ex ante, in itinere ed ex post, dei progetti di ricerca sulla base della adeguatezza scientifica, culturale e tecnica e delle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la loro realizzazione; d) definire e proporre al Ministro idonee azioni di monitoraggio dello svolgimento delle AEA contenute nel PNRA; e) proporre al Ministro le nomine dei rappresentanti italiani componenti degli organismi scientifici internazionali riguardanti la ricerca in Antartide; f) elaborare la relazione annuale del Ministro, ai sensi dell', comma 1, lettera d), legge 9 maggio 1989, n. 168. 9. Ai componenti della CSNA, ivi incluso il personale di segreteria di cui al comma 7, non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna amministrazione o ente designante disponibili a legislazione vigente. Gli eventuali rimborsi spese possono essere corrisposti nei limiti delle risorse a tal fine previste da ciascuna amministrazione interessata.
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