Art. 3 · Condizioni essenziali per l'operatività della garanzia assicurativa
Allegato A

Art. 3

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Condizioni essenziali per l'operatività della garanzia assicurativa

In vigore dal 5 nov 2022
- Condizioni essenziali per l'operatività della garanzia assicurativa L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia: - l'Immobile sia stato realizzato in osservanza delle normative vigenti all'epoca della costruzione, comprese quelle stabilite da organismi legalmente riconosciuti; - l'Immobile sia stato realizzato in conformità del capitolato allegato al contratto di vendita e sue eventuali modifiche e integrazioni, convenute dalle parti, anche su proposta della Direzione Lavori, e dettate da ragioni esecutive e/o costruttive o dal rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie; - siano stati eseguiti con esito favorevole tutte le prove richieste dalla normativa in vigore e i collaudi necessari per il rilascio del certificato di agibilità; - siano stati eseguiti con esito favorevole dal Controllore tecnico i rapporti di ispezione. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia assicurativa non è operante a favore del Contraente, ferma restando l'operatività della garanzia a favore del Beneficiario.
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