Art. 29 · Forma delle comunicazioni del Contraente o dei Beneficiari alla Società
Allegato A

Art. 29

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Forma delle comunicazioni del Contraente o dei Beneficiari alla Società

In vigore dal 5 nov 2022
- Forma delle comunicazioni del Contraente o dei Beneficiari alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o i Beneficiari sono tenuti debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.
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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2022-07-20;154#art-aa-29