Allegato A
Art. 1
1 / 30Oggetto dell'assicurazione
In vigore dal 5 nov 2022
Allegato A - Schema Tipo
(, comma 2)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA
DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE
Premessa
Si conviene quanto segue:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate nella Scheda Tecnica di Polizza;
- l'assicurazione è prestata, per le singole Partite, per le somme e/o massimali indicati nella Scheda Tecnica, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti nella stessa Scheda Tecnica o nelle presenti Condizioni generali di assicurazione;
- le Definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- la documentazione contrattuale viene integrata da apposita Nota informativa predisposta dalla Società, che il Contraente si impegna a consegnare ai Beneficiari unitamente alla Polizza.
L'oggetto della copertura assicurativa si articola nelle seguenti "Partite":
- Partita 1 - Immobile, .1;
- Partita 2 - Spese di demolizione e sgombero, .2;
- Partita 3 - Involucro, .3;
- Partita 4 - Impermeabilizzazione delle coperture, .4;
- Partita 5 - Pavimentazioni e rivestimenti interni, .5.
- Partita 6 - Garanzia "intonaci e rivestimenti esterni".
DEFINIZIONI
Nella presente Polizza si intendono per:
- Acquirente: la persona fisica che sia promissaria
acquirente o che acquisti un immobile da
costruire, ovvero che abbia stipulato ogni
altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto
l'acquisto o comunque il trasferimento non
immediato, a sè o ad un proprio parente in
primo grado, della proprietà o della
titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorchè non socio di una
cooperativa edilizia, abbia assunto
obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o
l'acquisto della titolarità di un diritto
reale di godimento su un immobile da
costruire per iniziativa della stessa;
- Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- Beneficiario: l'Acquirente, il suo avente causa oppure il
soggetto il cui interesse è protetto
dall'assicurazione in proporzione alla
propria quota di proprietà o di altro
diritto reale di godimento;
- Collaudo: tutti gli atti, le procedure e le prove
necessarie a determinare l'utilizzo e
l'agibilità dell'immobile secondo la sua
destinazione d'uso, da effettuarsi entro i
termini e nei modi previsti dalle norme di
legge;
- Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- Controllore tecnico: l'organismo di Tipo A accreditato incaricato da un Ente designato ai sensi del
Regolamento (CE) 765/2008, in conformità
alle Norme UNI CEI ISO/IEC 17020 e UNI 10721 per le attività di ispezione, durante la
realizzazione degli immobili oggetto della
polizza decennale postuma, ai fini della
riduzione dei rischi tecnici. L'attività
ispettiva riguarderà ciò che è
specificato nei documenti contrattuali
stipulati dal contraente della Polizza, e
attiene sia gli aspetti progettuali sia
quelli esecutivi delle opere o di parte di
esse, con relativi costi a carico del
costruttore/contraente;
- Costruttore: l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un
immobile da costruire, ovvero che abbiano
stipulato ogni altro contratto, compreso
quello di leasing, che abbia o possa avere
per effetto la cessione o il trasferimento
anche non immediato in favore di un
acquirente della proprietà o di altro
diritto reale di godimento di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso
venga edificato direttamente dai medesimi,
sia nel caso in cui la realizzazione della
costruzione sia data in appalto o comunque
eseguita da terzi;
- Franchigia: la parte di danno indennizzabile per
sinistro, espressa in misura fissa e
rapportata alla rispettiva quota di
proprietà o di altro diritto reale di
godimento, che resta a carico del
Contraente, in via principale, ovvero del
Beneficiario della porzione interessata dal
sinistro, in via subordinata, nel caso di
irreperibilità del Contraente nei dieci
anni di operatività della garanzia;
- Gravi difetti difetti che colpiscono le Parti
costruttivi: dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera
certa ed attuale la stabilità e/o
l'agibilità dell'Immobile stesso,
semprechè, in entrambi i casi, intervenga
la dichiarazione di inagibilità emessa dal
soggetto competente per legge;
- Immobile: l'edificio, ovvero qualsiasi costruzione
coperta, isolata da vie o da spazi vuoti,
oppure separata da altre costruzioni
mediante muri che si elevano, senza
soluzione di continuità, dalle fondamenta
al tetto; che disponga di uno o più liberi
accessi sulla via, e possa avere una o più
scale autonome comprensiva del Preesistente
nel caso di ristrutturazione integrale, con
esclusione delle ipotesi di
"ristrutturazione leggera", oppure formato
dall'insieme delle opere realizzate a nuovo
oggetto di collaudo statico dall'Immobile e
dal Preesistente, nel caso di ampliamenti o
sopraelevazioni;
- Impermeabilizzazione i sistemi di Impermeabilizzazione continui,
delle coperture: così come definiti da norme dell'Ente
Nazionale Italiano di Unificazione (UNI),
costituiti da più strati funzionali in cui
deve essere sempre presente l'elemento di
tenuta all'acqua;
- Indennizzo: la somma dovuta in caso di sinistro dalla
Società, da ripartire tra i Beneficiari
danneggiati;
- Intonaco e gli intonaci o rivestimenti realizzati
rivestimenti esterni: all'esterno dell'immobile con elementi in
cotto, di natura ceramica, lapidea (compresi i relativi strati di posa/incollaggio a
diretto contatto) applicati direttamente
alle murature esterne.
- Involucro: a) i muri di tamponamento verticali esterni
dell'Immobile;
b) facciate continue o facciate ventilate
definite da una struttura portante metallica ancorata alle pareti perimetrali esterne (o
alla struttura portante) del fabbricato;
c) sistemi di rivestimento "a cappotto"
costituiti da strati di materiali lapidei,
plastici o metallici, pannelli e/o laterizi
termo-isolanti, di varia natura e
composizione, composti anche chimici, quali
malte, leganti, colle mutuamente uniti fra
loro ed ancorati anche alla struttura
portante del fabbricato.
- Limite di l'importo massimo della copertura
indennizzo: assicurativa da ripartire, in caso di
sinistro, tra i Beneficiari danneggiati ai
sensi della Sezione A di Polizza;
- Massimale: l'importo massimo dovuto per tutti i
sinistri verificatisi durante l'efficacia
della Polizza ai sensi della Sezione B di
Polizza;
- Parti dell'Immobile le parti strutturali dell'Immobile oggetto
destinate per propria di collaudo statico ai sensi delle norme di
natura a lunga durata: legge ovvero quelle destinate per propria
natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione
alle fondazioni e quindi al terreno e tutte
le seguenti parti dell'opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di
scale, solette a sbalzo e quant'altro di
simile;
- Parti dell'Immobile le opere di completamento e finitura
non destinate per dell'Immobile non rientranti nella
propria natura a lunga precedente definizione, quali ad esempio
durata: pavimentazioni, manti di copertura,
impermeabilizzazioni, intonaci,
rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento
termico ed acustico, infissi, impianti di
riscaldamento, condizionamento, idrici,
sanitari, di sollevamento, elettrici e
quant'altro di simile;
- Pavimentazioni e le pavimentazioni o i rivestimenti
rivestimenti interni: realizzati all'interno dell'immobile con
elementi in cotto, di natura ceramica,
lapidea, lignea (compresi i relativi strati
di posa/incollaggio a diretto contatto);
- Preesistente: a) nel caso di ristrutturazioni integrali,
ai sensi dell', comma 1, lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le parti
dell'Immobile già esistenti che, al termine del processo costruttivo e del conseguente
ricollaudo statico, non possono più
distinguersi rispetto alle parti edificate a nuovo, cioè rispetto all'Immobile di cui
divengono parte integrante;
b) nel caso di ampliamenti o
sopraelevazioni, le parti dell'Immobile già esistenti che, al termine del processo
costruttivo, restano strutturalmente
distinte e distinguibili rispetto alle parti edificate a nuovo, cioè rispetto
all'Immobile;
- Premio: la somma dovuta dal Contraente alla
Società;
- Quota di proprietà l'Immobile o la porzione dell'Immobile
o di altro diritto descritti e individuati nell'atto di
reale di godimento: proprietà rogitato o di altro diritto reale di godimento e intestato al singolo
Beneficiario oppure, nel caso di diversa
definizione ai sensi del Codice Civile o
dell'eventuale regolamento di condominio, la percentuale ivi indicata per la ripartizione degli oneri relativi alla tipologia di
lavori conseguenti al sinistro;
- Scheda Tecnica: la scheda annessa alla copertura
assicurativa nella quale vengono riportati
gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i premi, gli
scoperti, le franchigie, i limiti di
indennizzo e di risarcimento, la tabella di
degrado;
- Scoperto: la parte di danno indennizzabile per
sinistro, espressa in misura percentuale,
che resta a carico del Contraente, in via
principale, ovvero del Beneficiario della
porzione interessata dal sinistro, in via
subordinata, nel caso di irreperibilità del Contraente nei dieci anni di operatività
della garanzia;
- Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso;
- Società: l'impresa assicuratrice.
- Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dei Beneficiari, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato nonché nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente Polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata per ciascuna Partita e comunque nel limite massimo della somma assicurata alla Partita 1, ad indennizzare i Beneficiari, per la rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, per i danni materiali e diretti all'Immobile assicurato rientranti nelle fattispecie previste dalle garanzie sotto indicate purchè manifestatisi successivamente alla stipula del contratto di compravendita o di assegnazione ed entro il periodo di efficacia dell'assicurazione indicato all':
1.1 Garanzia immobile
Relativamente alla Partita 1 Immobile, la Società si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'Immobile assicurato da uno dei seguenti eventi:
- crollo o rovina totale o parziale
- gravi difetti costruttivi,
purchè detti eventi siano derivanti da vizio del suolo o da difetto di costruzione e abbiano colpito Parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata.
1.2 Estensione di garanzia "Spese di demolizione e sgombero"
La copertura assicurativa viene estesa, fino alla concorrenza della somma assicurata alla Partita 2 - Spese di demolizione e sgombero, al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché al rimborso delle spese per lo smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite della predetta somma assicurata alla Partita 2. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nelle categorie dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti radioattivi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono indennizzabili nell'ambito dell'importo di cui alla Partita 2 sino alla concorrenza massima di un sottolimite pari al 10 percento dell'importo stesso.
1.3 Garanzia "Involucro"
Relativamente alla Partita 3 - Involucro:
- Per tutte le parti del sistema "Involucro", escluse le componenti in vetro, la Società indennizza le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate danneggiate per distacco e rottura riconducibili a fatti della costruzione, anche dovuto ai prodotti impiegati.
- Per le componenti in vetro del sistema "Involucro", la Società si obbliga, nei limiti che seguono, a tenere indenne l'Assicurato delle somme pagate per il rimpiazzo totale o parziale dei prodotti installati a seguito di:
a) Presenza di umidità condensata all'interno della vetrocamera e/o distacco della lastra di vetro dall'intercalare;
b) Delaminazione dei vetri stratificati, superiore al 5% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;
c) Formazione di bolle nei vetri stratificati, superiore al 5% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;
d) Rotture causate da sbalzi termici e sbalzi altimetrici
e) Deterioramento del coating, del rivestimento riflettente o basso emissivo, superiore al 10% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;
f) Rottura spontanea delle lastre di vetro temperato, ricche di inclusioni di solfuro di nichel, dopo che quest'ultime sono state sottoposte, superandolo, allo Heat Shock Test.
Relativamente alla presente Partita, la Società non è obbligata per i danneggiamenti o rotture determinate da cause esterne non connesse con la garanzia prestata dalla presente polizza, comprese abrasioni meccaniche o manuali e manomissioni in genere.
Fermo quanto sopra, la Società ha sempre facoltà di attivare, in caso di sinistro, la rivalsa nei confronti dei fornitori non rientranti nel novero degli assicurati.
L'assicurazione ha comunque effetto a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'.
1.4 Garanzia "Impermeabilizzazioni delle coperture"
Relativamente alla Partita 4 Impermeabilizzazione delle coperture, la Società si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture dell'Immobile, riconducibili a fatti della costruzione avente come diretta conseguenza la mancata tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni stesse, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'.
L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 4 nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, incluso materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobile.
1.5 Garanzia "Pavimentazioni e rivestimenti interni"
, La copertura assicurativa si estende anche alla Partita 5 Pavimentazioni e rivestimenti interni. La Società si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e a rivestimenti dell'Immobile - entrambi di tipo ceramico, lapideo o ligneo - dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili a grave difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 5 nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobile, con esclusione dell'indennizzo per i vizi del materiale usato.
1.6 Garanzia "Intonaci e rivestimenti esterni"
Relativamente alla Partita 6 - Intonaci e rivestimenti esterni, la Società si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o dei rivestimenti esterni dell'Immobile dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili a grave difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'. '. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 6 nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobile
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