Art. 8
8 / 13Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
In vigore dal 6 set 2022
1. All' del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso di servizi di linea internazionali di cui al presente articolo, l'impresa richiedente l'autorizzazione all'esercizio di tali servizi allega alla domanda una scheda recante tutte le informazioni inerenti allo svolgimento del servizio di linea oggetto di domanda, al programma di esercizio relativo a fermate, relazioni di traffico, prezzi delle relazioni di traffico offerte, periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un nuovo servizio di linea o di qualsiasi modifica del medesimo già autorizzata da parte del competente Ufficio della Direzione Generale si conclude entro centoventi giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda, qualora non si sia tenuto l'incontro di Commissione mista previsto dall'accordo internazionale bilaterale.».
Storico versioni
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