Art. 13 · Modifiche all'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

Art. 13

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Modifiche all'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

In vigore dal 6 set 2022
1. All'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all', comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285/2005, l'impresa tiene a bordo dell'autobus impiegato nel servizio di linea la documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione conforme a quanto previsto ai sensi dell', comma 1, lettera g), oppure conforme al formato digitale di cui al comma 1-bis del presente articolo e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla quale risultino: a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato; b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro; c) per i conducenti non rientranti nei casi di cui alle lettere a) e b), la qualità o la carica sociale rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea; d) le generalità del conducente e gli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali. «1-bis. Con successivo decreto del Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono disciplinate le specifiche tecniche e le modalità per rendere disponibile la documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione in formato digitale originata dalla apposita applicazione informatica del medesimo Ministero.»; b) il comma 2 è abrogato. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 luglio 2022 Il Ministro: Giovannini Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2022 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registrazione n. 2288
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