Art. 18 · Assunzione di incarichi aggiuntivi
Capo V

Art. 18

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Assunzione di incarichi aggiuntivi

In vigore dal 1 nov 2022
1. L'assunzione di incarichi aggiuntivi rispetto ai limiti indicati all' e determinati anche in base a quanto previsto dall', è consentita a condizione che non pregiudichi la possibilità per l'esponente di dedicare all'incarico presso l'impresa tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni. 2. Ai fini di cui al comma 1 l'organo competente prende in considerazione, tra l'altro: a) la circostanza che l'esponente ricopra nell'impresa un incarico esecutivo, sia un componente di comitati endoconsiliari, ricopra presso l'impresa il ruolo di amministratore delegato, direttore generale o presidente del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione o di altro comitato endoconsiliare; b) la dimensione, l'attività e la complessità dell'impresa o di altra società commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo; c) la durata dell'incarico aggiuntivo; d) il livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nell'impresa e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi; e) l'eventuale applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dall', comma 3. 3. Gli incarichi aggiuntivi di cui al presente articolo non possono beneficiare dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dall', comma 3. 4. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall', comma 3.
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