Art. 4 · Prove di esame

Art. 4

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Prove di esame

In vigore dal 28 mag 2022
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. 2. Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato, ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e vertono sulle materie indicate, con riferimento a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, nell'allegato 1. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale verte: a) per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico: sulle specifiche materie delle prove scritte e della prova orale indicate nell'allegato 1; b) per tutti gli ambiti professionali tecnico-scientifici: sulla normativa inerente alla sicurezza nei luoghi di lavoro; sull'ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento; sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale. 5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
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