Allegato A›Capo I
Art. 16
16 / 53Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa
In vigore dal 28 giu 2022
1. Il Ministero della Salute, ufficio USMAF-SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari del presente Accordo, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta, valutate le esigenze di servizio.
2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2022-03-15;64#art-aa-16