Art. 7
7 / 15Requisiti di partecipazione
In vigore dal 29 lug 2022
1. Costituiscono requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero:
a) il possesso del requisito soggettivo di cui all', comma 1, del Codice;
b) l'idoneità dei poteri del legale rappresentante dell'ente proponente il progetto alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di individuazione;
c) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'ente, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
e) la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
f) la regolarità dell'ente riguardo all'obbligo di assicurazione dei volontari di cui all'articolo 18, comma 1 del Codice;
g) l'avvenuta assegnazione del bene all'ente.
2. In caso di partenariato, l'ente del Terzo settore individuato dai componenti del partenariato quale ente capofila è considerato l'ente proponente. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti gli enti del Terzo settore componenti il partenariato, salvo quello di cui alla lettera g), che deve essere posseduto dal soggetto proponente.
Storico versioni
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