Art. 4
4 / 15Misura del credito d'imposta
In vigore dal 29 lug 2022
1. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società, ai sensi dell'articolo 81, comma 1 del Codice.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa, come individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, in attuazione dell'articolo 81, comma 2 del Codice.
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