Art. 2 · Ambito soggettivo di applicazione

Art. 2

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Ambito soggettivo di applicazione

In vigore dal 29 lug 2022
1. Possono fruire del credito d'imposta di cui all' le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
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