Art. 13 · Revoca del provvedimento di approvazione

Art. 13

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Revoca del provvedimento di approvazione

In vigore dal 29 lug 2022
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, dispone la revoca, totale o parziale, del provvedimento di approvazione dell'elenco dei progetti di recupero ammessi, qualora l'ente titolare del progetto o uno dei suoi eventuali partners: a) perda il requisito soggettivo di legittimazione previsto dall', comma 1, del Codice; b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, impiegati nelle attività di interesse generale svolte attraverso l'utilizzo dei beni di cui all'; c) compia gravi irregolarità contabili; d) utilizzi il bene per lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale previste nel progetto di recupero; e) eserciti le attività di interesse generale previste nel progetto di recupero con modalità commerciali. 2. Il provvedimento di revoca è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it - sezione «Pubblicità legale».
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