Art. 15 · Corsi di dottorato di ricerca dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica

Art. 15

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Corsi di dottorato di ricerca dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica

In vigore dal 13 gen 2022
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall', comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 2. I corsi di dottorato di ricerca di cui al presente articolo sono attivati dalle istituzioni di cui all', comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dalle Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
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