Art. 5
5 / 14Criteri di conferimento degli incarichi
In vigore dal 19 dic 2021
1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante nomina il responsabile unico del procedimento (di seguito «RUP») tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del codice dei contratti pubblici e dal regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo codice.
2. Il dirigente apicale, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta del RUP individua, con apposito decreto direttoriale, i componenti dell'ufficio di supporto al RUP, di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto:
a) della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
b) delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
c) dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
d) dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
e) della capacità di collaborare con i colleghi;
f) della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
h) del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
3. I provvedimenti di nomina del RUP e di individuazione degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura devono essere tempestivamente comunicati dal dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante all'Anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre quindici giorni dalla emanazione degli stessi.
4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
È fatto obbligo per il dirigente che conferisce l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche Amministrazioni di accertare preventivamente, tramite l'Ufficio disciplina della Direzione generale del personale e gli affari generali, la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata.
5. Nel caso in cui, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante non può avvalersi di personale dalla stessa dipendente, può attingere, per il conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi predisposti a seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente generale della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio, in relazione all'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico.
6. Gli incarichi per l'espletamento delle attività di cui all', in assenza di precedenti esperienze, sono assegnati ai dipendenti previo accertamento di almeno una delle seguenti condizioni:
a) aver seguito un corso di qualificazione professionale, ai sensi del CCNL vigente;
b) aver svolto, senza oneri a carico del Fondo, l'attività oggetto dell'incarico per un periodo di formazione in affiancamento concluso con un giudizio positivo espresso dal RUP.
7. Il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante è tenuto a comunicare semestralmente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative gli incarichi attribuiti al fine del monitoraggio circa il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.
Storico versioni
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